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COMUNICATO 13 novembre 2025:  Formazione e Sviluppo Professionale Continuo negli Enti Pubblici di Ricerca Le “40 ore” non sono un obbligo individuale: per i Ricercatori e Tecnologi la formazione è parte di un processo autonomo e permanente di crescita scientifica.

 

 

 

La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023, recante “Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha introdotto per tutte le Pubbliche Amministrazioni — e non per i singoli dipendenti — un obbligo organizzativo di pianificazione sistematica della formazione del personale. La direttiva stabilisce un quadro di indirizzo strategico e richiede alle amministrazioni di programmare almeno 24 ore annue di formazione per ciascun dipendente, nell’ambito di un piano triennale coerente con la programmazione strategica contenuta nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), di monitorare il livello di partecipazione e l’efficacia dei percorsi formativi e di rendicontarne i risultati ai fini del conseguimento dei target del PNRR.

La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti” rappresenta la fase attuativa e vincolante del percorso avviato con la Direttiva del 2023, poiché traduce gli indirizzi generali in obiettivi quantitativi e misurabili direttamente collegati alla performance organizzativa e dirigenziale.

Essa introduce il target delle 40 ore annue di formazione pro capite, da inserire nei dispositivi di programmazione e valutazione della performance (gli strumenti manageriali: PIAO e SMVP delle strutture amministrative) a partire dal 2025. Tale target, tuttavia, non configura un obbligo giuridico individuale, ma costituisce un obiettivo strategico di natura organizzativa, volto a misurare la capacità delle amministrazioni di investire nello sviluppo delle competenze e di generare valore pubblico che nella attività di ricerca significa sostenere la qualità, la credibilità e la rilevanza del sapere prodotto per la società.

 

In questa prospettiva, la Direttiva del 2025 distingue tre livelli di formazione:

  • quella obbligatoria per legge (es. salute e sicurezza, anticorruzione, trasparenza, lavoro agile, etc);
  • quella funzionale (necessaria) al raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
  • quella autonomamente programmata dalle amministrazioni, in coerenza con i propri fabbisogni e con la missione istituzionale.

Si ricorda che la Direttiva ministeriale non è fonte normativa di rango primario e non può, pertanto, derogare a disposizioni di legge o contrattuali specifiche.

 

Autonomia professionale dei Ricercatori e Tecnologi

Per il personale R&T, il quadro ordinamentale riconosce una condizione giuridica specifica di autonomia professionale nella gestione della ricerca e delle attività tecnico-scientifiche, ai sensi degli:

  • 7, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (“2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca”), 
  • 15, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (“2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento.”),
  • 24 comma 6 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021 (“I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.”),
  • 137, comma 5 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021 (applicazione del d. lgs. n. 165 del 2001, art. 15 comma 2).

Questi riferimenti giuridici delineano uno status professionale specifico per il personale di ricerca negli EPR. I Ricercatori e Tecnologi, pur appartenendo al pubblico impiego, operano in un regime di autonomia funzionale e responsabilità diretta nella gestione delle attività scientifiche e tecnologiche in ragione della peculiarità delle loro funzioni di produzione, sviluppo e trasferimento di conoscenza: tale specialità impone una lettura non estensiva, ma differenziata, degli obblighi formativi introdotti.

La Carta Europea dei Ricercatori, incardinata nel D.Lgs. 218/2016,  definisce lo sviluppo professionale continuo:

«Sviluppo professionale continuo – In tutte le fasi della loro carriera, i ricercatori dovrebbero cercare di perfezionarsi, aggiornando ed ampliando le loro conoscenze e competenze, mediante varie modalità, tra cui la formazione tradizionale, i seminari, i convegni e l’e-learning.»

Lo sviluppo professionale dei Ricercatori e Tecnologi è per sua natura continuativo, autodiretto e specialistico. Esso si realizza attraverso le pratiche ordinarie della professione scientifica:

  1. Apprendimento da progetto (Learning by Doing);
  2. Disseminazione attiva e convegni;
  3. Valutazione e standardizzazione (Peer Review);
  4. Trasferimento di conoscenza e tutoraggio;
  5. Acquisizione di Know-How (Studio e Sviluppo);
  6. Brevettazione e trasferimento tecnologico.

Nel quadro dell’autonomia professionale riconosciuta ai Ricercatori e Tecnologi, un ruolo fondamentale è svolto dagli strumenti dedicati allo sviluppo professionale continuo, tra questi rientrano: i congedi per motivi di studio o ricerca, le aspettative, le missioni scientifiche di lungo periodo e le forme di mobilità inter-istituzionale, in particolare a livello europeo.

In questo contesto, l’attuazione delle direttive in alcuni Enti Pubblici di Ricerca ha fatto emergere criticità strutturali e interpretative che ne compromettono la coerenza con il quadro ordinamentale:

  • la subordinazione dei piani formativi alla dirigenza amministrativa, in contrasto con l’autonomia scientifica;
  • la prevalenza di offerte formative di carattere generalista, non calibrate sulle reali esigenze tecnico-scientifiche;
  • l’eccessiva burocratizzazione dei processi di attestazione e rendicontazione;
  • il mancato riconoscimento della formazione specialistica e autodiretta, componente continua e permanente dell’attività dei Ricercatori e Tecnologi.

 

Linea di indirizzo FGU-DR-ANPRI

 

In questa prospettiva, FGU-DR-ANPRI ritiene che gli Enti Pubblici di Ricerca debbano garantire, attraverso analisi e rilevazione dei fabbisogni, l’accesso a percorsi formativi qualificati e coerenti con le specificità scientifiche e tecnologiche dei rispettivi settori, destinando risorse dedicate e assicurando lo sviluppo professionale continuo di tutto il personale R&T da prevedere in tutti gli ambiti della contrattazione.

Le amministrazioni sono pertanto chiamate a limitare l’obbligo formativo alle sole materie espressamente previste dalla legge, utilizzando l’“obiettivo 40 ore” come strumento di programmazione e valutazione della performance organizzativa, e non come vincolo generalizzato per i R&T, la cui crescita professionale segue logiche e modalità che l’ordinamento già riconosce e tutela.

FGU-DR-ANPRI si impegna a vigilare affinché l’autonomia scientifica e formativa dei Ricercatori e Tecnologi nella scelta e nella conduzione della propria formazione specifica non sia subordinata alla dirigenza, nel pieno rispetto delle tutele previste dal CCNL, dal D.Lgs. 165/2001 e dai principi costituzionali di libertà della ricerca (art. 33 Cost.).

 

La ricerca è, per sua natura, formazione continua. Pretendiamo che il valore scientifico prevalga sull’adempimento burocratico.

 

 

La segreteria nazionale di FGU Dipartimento Ricerca

 

 

 

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FGU (Federazione Gilda UNAMS) – Dipartimento Ricerca

Via Tortona 16 – 00183 Roma,    tel. 06.7012666

Email:  info@fgu-ricerca.it     sito: www.anpri.fgu-ricerca.it

 

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