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INGV Comunicato sindacale del 31 marzo 2026 Attività fuori sede dei R&T, il Tribunale di Torino conferma: ora servono atti conseguenti negli EPR.
Con la sentenza n. 1032/2025, depositata il 25 marzo 2026, anche il Tribunale di Torino ha confermato con chiarezza ciò che la FGU-DR-ANPRI sostiene da sempre: i Ricercatori e i Tecnologi possono svolgere l’attività fuori sede ovunque ritengano che ciò sia necessario e funzionale alle proprie attività scientifiche e di ricerca, compreso il proprio domicilio. L’autocertificazione mensile costituisce titolo idoneo a comprovare lo svolgimento dell’attività fuori sede e a fondare il diritto alla retribuzione. Si tratta di un principio semplice, lineare, perfettamente coerente con il contratto e con l’assetto ordinamentale degli Enti Pubblici di Ricerca. Proprio per questo è grave che, ancora una volta, sia stato necessario ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento di un diritto che discende in modo limpido dal CCNL, dalla legge e dai principi costituzionali che tutelano la ricerca e la sua autonomia. La sentenza richiama infatti l’art. 9 e l’art. 33 della Costituzione, nonché l’art. 7, comma 2 e l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricordando che le amministrazioni pubbliche garantiscono l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività scientifica e che, negli enti di ricerca, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca. Richiama inoltre il d.lgs. 218/2016, che impone agli enti di assicurare ai Ricercatori e Tecnologi la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca. Il problema non è soltanto giuridico: è anche politico e organizzativo. In troppi casi le amministrazioni degli EPR, che dovrebbero svolgere una funzione di supporto e facilitazione, hanno finito per assumere un ruolo eccessivamente invasivo e prescrittivo, non coerente con l’autonomia della ricerca. In un Ente Pubblico di Ricerca il supporto deve restare supporto, non può trasformarsi in un livello improprio di indirizzo o di controllo del lavoro scientifico. Non può diventare il luogo da cui si pretende di definire, limitare o disciplinare il lavoro scientifico di chi assicura la missione scientifica e tecnologica dell’Ente. Il cuore di un EPR è la Ricerca e ogni struttura di supporto trova la propria piena legittimazione nella capacità di sostenerla efficacemente. Per evidenziarlo basta rendere operativo un riferimento di legge già esistente (l’Art. 7 e l’Art. 19-bis, comma 3, del D.Lgs. 150/2009): la valutazione partecipativa dei servizi interni. Poiché Ricercatori, Tecnologi e personale tecnico sono gli utenti interni dei servizi amministrativi, che siano queste figure professionali a chiarire cosa funziona e cosa no, quali procedure siano adeguate alla missione dell’EPR e quali invece rappresentino ostacoli e rallentamenti nella medesima prospettiva, quali strutture producano valore e quali siano diventate autoreferenziali. Si tratta di aspetti che non possono essere valutati unilateralmente, senza il coinvolgimento della comunità scientifica e professionale interessata. In questa stessa prospettiva, va inoltre aperto un confronto serio anche sull’eventuale ricorso a forme esterne di supporto per attività amministrative standardizzabili che non richiedano un presidio diretto dell’Ente, laddove ciò risulti realmente utile a semplificare i processi, alleggerire appesantimenti impropri e rafforzare il sostegno alla missione scientifica dell’EPR. Alla luce di quanto affermato nella sentenza, La FGU-DR-ANPRI chiede, quindi, all’Amministrazione dell’INGV il pieno rispetto dell’art. 58 del CCNL e della giurisprudenza che ne conferma la corretta interpretazione: la cessazione di ogni prassi, circolari o regolamenti che subordinino l’attività fuori sede a vincoli non previsti dalla normativa contrattuale; la netta distinzione tra attività fuori sede e lavoro agile, senza forzature interpretative; il ritiro o la revisione di atti interni, istruzioni o orientamenti che comprimano l’autonomia professionale dei R&T; l’apertura di un confronto vero sull’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e gestionali, mediante misurazione dell’efficacia rispetto alla missione scientifica dell’Ente; l’attivazione di strumenti di valutazione partecipativa dei servizi interni da parte di Ricercatori, Tecnologi e personale tecnico. La FGU-DR-ANPRI chiede all’Amministrazione INGV di avviare immediatamente una ricognizione di tutti gli accordi di lavoro agile stipulati con Ricercatori e Tecnologi e di riesaminare, per revocare o rimuovere, quelli che siano stati utilizzati in contrasto con l’art. 58 del CCNL, per disciplinare attività che dovevano essere semplicemente ricondotte all’attività fuori sede. La sentenza evidenzia infatti che la necessità di predisporre un progetto, chiedere autorizzazioni preventive e sottostare a limiti organizzativi propri del lavoro agile può precludere e disincentivare attività di ricerca spontanee o non programmabili, risultando incompatibile con l’autonomia e la flessibilità che devono essere assicurate ai Ricercatori e Tecnologi. Attualmente gli artt. 5-9-10 dell’accordo individuale del lavoro agile INGV (mai discusso con le OO.SS) ancorano la prestazione a “obiettivi” amministrativi e alla verifica secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del datore, modello proprio dell’amministrazione generale, non della ricerca scientifica: questo impianto è incompatibile con la valutazione tra pari e con l’autonomia tecnico-scientifica dei R&T. Occorre inoltre affermare un principio di responsabilità. Quando le amministrazioni promuovono interpretazioni illegittime, costringono i lavoratori al contenzioso e poi risultano soccombenti, il danno non è solo economico anche per il forte squilibrio di potere tra le parti sul piano della tutela legale: le amministrazioni si avvalgono di strutture e uffici già posti a carico dell’Ente, mentre i dipendenti devono sostenere personalmente le spese della propria difesa. A ciò si somma un costo umano, professionale e un malessere organizzativo fatto di tensioni, sfiducia, tempo sottratto al lavoro scientifico e deterioramento del clima interno. Per questo, rispetto a tali scelte organizzative e interpretative, non possono mancare chiare assunzioni di responsabilità. La FGU-DR-ANPRI, continuerà a difendere con determinazione la dignità professionale, l’autonomia e i diritti dei Ricercatori e Tecnologi, componenti centrali della missione degli EPR. La tutela della categoria dei R&T coincide con la tutela degli EPR, della loro missione scientifica e, quindi, necessariamente, dell’intera comunità professionale che vi opera. Fuori sede vuol dire fuori sede. Autocertificazione vuol dire autocertificazione. Autonomia vuol dire autonomia. E la Ricerca non è un’appendice tollerata della macchina amministrativa: è la sua ragione, il suo fondamento, il suo alibi morale e giuridico per esistere. FGU-DR-ANPRI INGV http://