Comunicato ENEA 2/4/2026: Il Tribunale dà ragione ai Ricercatori, l’autonomia non si autorizza
Il 29 Gennaio abbiamo organizzato un incontro invitando i vertici della nostra organizzazione sindacale con lo scopo di informare i Ricercatori e Tecnologi dell’ENEA sulle prerogative dell’art.58 (qui le slides), a cui sono seguite ulteriori iniziative (comunicato del 5 febbraio scorso “Autonomia della ricerca: l’art. 58 CCNL deve diventare prassi“).
Ecco che la sentenza del 25 marzo 2026 del Tribunale di Torino (la trovate qui e vi consigliamo di leggerla) ha sancito come i Ricercatori e Tecnologi possono svolgere l’attività fuori sede ovunque ritengano sia necessario e funzionale alle proprie attività scientifiche e di ricerca, in particolare anche presso il proprio domicilio; tesi che ricalca esattamente quanto da noi esposto nell’evento del 29 gennaio e nella successiva assemblea (qui la nota riassuntiva).
La sentenza nasce da un ricorso di alcuni colleghi dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) ai quali l’Ente, sulla base di una propria circolare, non aveva riconosciuto il diritto di svolgere attività fuori sede presso il proprio domicilio.
Usando le stesse argomentazioni sostenute dalla FGU-DR-ANPRI nei tantissimi Comunicati sull’argomento (ad esempio quello del 22 novembre 2021, del 22 dicembre 2021, del 13 ottobre 2021 e dell’8 giugno 2020), il Tribunale di Torino ha stabilito che la norma contrattuale, ossia l’art. 58, comma 3, del CCNL 2002 “non contiene alcuna limitazione di tipo geografico, né riguardante la natura della sede diversa da quella di servizio: la norma consente ai ricercatori e tecnologi di svolgere attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, in qualunque altro luogo diverso dalla sede di servizio e, dunque, anche all’interno della propria abitazione”. “Gli unici obblighi che gravano sui ricercatori e tecnologi”, sottolinea la sentenza, “riguardano l’ambito della ricerca, che deve essere coerente con i programmi dell’Ente o Istituto da cui dipendono ed il controllo dei risultati raggiunti”.
Di conseguenza, ribadisce il Tribunale di Torino, “alla luce dell’art. 58 del CCNL, i ricercatori e tecnologi hanno il diritto di svolgere il loro lavoro ovunque ritengano sia necessario e funzionale alle attività scientifiche e di ricerca da svolgere; l’attività svolta fuori dalla sede di servizio deve essere autocertificata mensilmente e non è necessaria una preventiva autorizzazione, né ulteriori indicazioni circa il luogo in cui è stata prestata, ovvero motivazioni atte a giustificarla. L’autocertificazione, del cui contenuto i dipendenti si assumono la responsabilità, costituisce prova dello svolgimento di attività lavorativa e, in quanto tale, fonda il diritto alla retribuzione”.
Da sottolineare che, a supporto del diritto di svolgere attività fuori sede anche presso la propria abitazione, la sentenza cita espressamente l’art. 9, comma. 1 (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”) e l’art. 33, comma. 1 (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) della Costituzione, nonché l’art. 7, comma 2, e l’art. 15, comma 2 del d.lgs. 165/2001, T.U. che, rispettivamente, stabiliscono, che “le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca” e che “nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione […] le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento”.
Di particolare rilievo, nonché tema caldo in ENEA, il fatto che il Tribunale si è anche espresso sulla convivenza con l’istituto del Lavoro Agile; infatti ha ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dall’INRIM e cioè che “l’unico strumento a disposizione per i ricercatori e tecnologi che intendano svolgere in parte la loro attività presso il domicilio è rappresentato dal lavoro agile disciplinato dall’art. 140 del CCNL”.
La motivazione prosegue distinguendo con nettezza l’attività fuori sede dal Lavoro Agile, validando quanto la FGU-DR-ANPRI ha sempre sostenuto. Il Tribunale afferma che il Lavoro Agile richiede un progetto, l’autorizzazione preventiva e limitazioni delle giornate: “condizioni incompatibili con la natura dell’attività scientifica che non sempre è programmabile”. La sentenza è ancora più forte e incisiva quando dichiara che “la necessità di predisporre un progetto preclude e disincentiva attività di ricerca spontanee o non programmabili”. L’attività scientifica di ricerca, in altre parole, non può essere imbrigliata in schemi amministrativi pensati per altri profili.
E se pensate che l’INRIM abbia imposto delle restrizioni esagerate ai propri R&T, ebbene l’ENEA non è da meno. Tant’è che nel recente tavolo tecnico sul Lavoro Agile, in attesa da un anno… l’amministrazione si è inventata una pericolosissima e subdola concessione del contratto di Lavoro Agile per chi avrà accumulato le 40 ore di formazione citate dalla direttiva Zangrillo.
Nel corso del tavolo tecnico del 2 febbraio, proprio per ribadire l’autonomia del ruolo dei R&T, FGU-DR-ANPRI ha chiesto che nel regolamento del Lavoro Agile i profili di Ricercatore e Tecnologo venissero stralciati dal regolamento, così come avviene in altri EPR richiedendo contestualmente la piena applicazione dell’art.58. La nostra O.S. è l’unica che ha portato al tavolo questa posizione. Va riconosciuto che nella discussione altri sindacati si sono dimostrati prevalentemente favorevoli, ma nessuno di questi ha chiesto la modifica del regolamento come abbiamo fatto noi, trovandoci, al solito DA SOLI a lottare per una maggiore autonomia e indipendenza dei Ricercatori e Tecnologi.
Di più, durante la discussione avvenuta al tavolo la nostra O.S. ha veemente protestato contro il “ricatto” della concessione del LAG all’espletamento delle 40 ore di formazione (che, ribadiamolo, non è obbligatoria per il dipendente ma vincolante per la sola performance della dirigenza, giudizio quest’ultimo su cui noi non abbiamo il potere di esprimerci…), minaccia, ben inteso, che non riguarda solo i R&T ma tutti i dipendenti. Le OO.SS. presenti al tavolo hanno fatto notare come, oltretutto, sia di difficile applicazione. In conclusione, vi anticipiamo che nonostante l’avversione di tutte le OO.SS. a questo articolo, il CdA ha approvato il regolamento del LAG (seppur alleggerendolo sotto un presunto “impegno” anziché “obbligo”). Ed ecco che saremmo l’UNICO EPR ad aver introdotto una pesante commistione tra il Lavoro Agile e la Formazione.
Temi diversi vizietti identici e già noti… che, al solito, porta l’ENEA a divergere dal mondo della ricerca creando palese dissonanza con la Carta Europea dei Ricercatori (citata nel nostro statuto ma che rimane sempre e solo carta…), ed è per questo che FGU-DR-ANPRI non può permettersi di “deporre le armi” ed avere un costruttivo e pacifico rapporto interlocutorio con i rinnovati vertici dell’Agenzia.
A quando detto infatti aggiungiamo la questione del rilevante danno economico come conseguenza dal combinato disposto di due istituti appena ratificati, uno nazionale ed uno interno al nostro ente: il primo riguarda il rinnovo contrattuale del CCNL, fortemente penalizzante nei confronti di R&T; il secondo derivante dalla scarsissima disponibilità di risorse che l’Agenzia ha riservato per le progressioni di carriera, gravemente insufficienti per i soli R&T, previste nell’integrativo (che non abbiamo firmato) ma soprattutto nel piano triennale di fabbisogno appena approvato dal CdA e fortemente contestato solo da noi!!!
Il tutto si va ad aggiungere alla precedente e in corso (ormai vecchia anche lei) procedura art.15, contraddistinta da decorsi, tempi e sentenze che hanno generato un enorme pasticcio.
Tema, quello del danno economico per i R&T, che verrà affrontato a breve in una assemblea dedicata.
Tali argomenti sono stati riportati più volte dalla nostra O.S. e spiace davvero riscontrare un atteggiamento mortificante e sprezzante nei confronti dei R&T ENEA che portano avanti fieramente il buon nome e le casse di questo Ente, problemi nuovamente inascoltati a fronte di un rinnovamento dei vertici che ci aveva fatto sperare in un cambio di registro.
Il malessere che denunciamo come comunità scientifica non riguarda solo le restrizioni dovute alla non applicazione dell’art.58, ma derivano da un contesto in cui le amministrazioni degli EPR, che dovrebbero svolgere una funzione di supporto e facilitazione, hanno finito per assumere un ruolo invasivo e prescrittivo, non coerente con l’autonomia della ricerca.
In un Ente Pubblico di Ricerca il supporto deve restare tale, non può trasformarsi in un livello improprio di indirizzo o controllo del lavoro scientifico.
Il cuore di un EPR è la Ricerca e ogni struttura di supporto dovrebbe trovare la propria piena legittimazione nella capacità di sostenerla efficacemente. Per evidenziarlo basta rendere operativo un riferimento di legge già esistente (l’Art. 7 e l’Art. 19-bis, comma 3, del D.Lgs. 150/2009): la valutazione partecipativa dei servizi interni. Poiché Ricercatori, Tecnologi e personale tecnico sono gli utenti interni dei servizi amministrativi, che siano queste figure professionali a chiarire cosa funziona e cosa no, quali procedure siano adeguate alla missione dell’EPR e quali invece rappresentino ostacoli e rallentamenti nella medesima prospettiva, quali strutture producano valore e quali siano diventate autoreferenziali. Si tratta di aspetti che non possono essere valutati unilateralmente, senza il coinvolgimento della comunità scientifica e professionale interessata.
Occorre inoltre affermare un principio di responsabilità. Quando le amministrazioni, promuovendo interpretazioni illegittime, costringono i lavoratori al contenzioso e poi risultano soccombenti, il danno non è solo economico, ne deriva anche un forte squilibrio di potere tra le parti sul piano della tutela legale. Le amministrazioni si avvalgono di strutture e uffici già posti a carico dell’Ente o della finanza pubblica, mentre i dipendenti devono sostenere personalmente le spese della propria difesa. A ciò si somma un costo umano, professionale e un malessere organizzativo fatto di tensioni, sfiducia, tempo sottratto al lavoro scientifico e deterioramento del clima interno. Per questo, rispetto a tali scelte organizzative e interpretative, non possono mancare chiare assunzioni di responsabilità.
Come conseguenza di questa inequivocabile pronuncia, la FGU-DR-ANPRI chiede con forza:
– all’Amministrazione ENEA di prendere atto della sentenza;
– ai Direttori e ai Responsabili di cessare immediatamente ogni forma di ostilità e di ritorsione nei confronti dei colleghi che svolgono attività fuori sede
e soprattutto
– chiede, all’amministrazione, di introdurre l’istituto di “Attività Fuori Sede” per i R&T ENEA in conformità con gli altri EPR, di implementarlo sul SAP, attenendosi alla normativa dell’art.58 che non prevede alcuna informazione preventiva né giustificativa.
Come FGU-DR-ANPRI, continueremo a vigilare con la massima attenzione affinché non vengano introdotte da parte dell’Amministrazione e dei Responsabili ulteriori restrizioni illegittime ai diritti, all’autonomia professionale e alla libertà di ricerca garantiti ai R&T dalle norme di legge e contrattuali, respingendo con fermezza ogni tentativo di limitare tali prerogative aggrappandosi a interpretazioni fantasiose, arbitrarie o pretestuose.
Preme, infine, evidenziare come la decisione del Tribunale di Torino sia coerente con anni e anni di impegno costante e instancabile della FGU-DR-ANPRI, che ha da sempre sostenuto responsabilmente i R&T nella strenua difesa della loro autonomia e libertà di ricerca. Impegno a fronte di infiniti ostacoli, resistenze e tentativi di limitare l’esercizio di un diritto, sancito contrattualmente in modo chiaro ed inequivocabile, da parte di un’Amministrazione troppe volte miope e che ha spesso finito per mortificare chi ha cercato di svolgere il proprio lavoro con dignità e indipendenza, nonostante le tante difficoltà e le scarse risorse.
La FGU-DR-ANPRI, sia come organizzazione sindacale che come associazione culturale ANPRI, continuerà a difendere con determinazione la dignità professionale, l’autonomia e i diritti dei Ricercatori e Tecnologi, componenti centrali della missione degli EPR. La tutela della categoria dei R&T coincide con la tutela degli EPR, della loro missione scientifica e, quindi, necessariamente, dell’intera comunità professionale che vi opera.
Il Direttivo FGU-ANPRI ENEA

