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TAR: i limiti dell’incompatibilità tra carica politica e commissione di concorso

Il TAR del Lazio, con la recente sentenza n. 14506 del 23 dicembre scorso, è entrato nuovamente nel merito della possibile incompatibilità tra chi ricopre una carica politica e chi fa parte di una commissione di concorso pubblico.

In particolare, i giudici del TAR dovevano stabilire se il prof. Gennaro Ferrara, membro della commissione del concorso CNR ex art. 15 per Dirigente di Ricerca nell’Area “Scienze economiche e Scienze statistiche”, fosse in condizione di incompatibilità per effetto dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, dato che all’epoca era vicepresidente della Giunta della Provincia di Napoli ed Assessore agli Affari Generali e alla Scuola. Infatti, la suddetta norma prevede che la commissione di concorso pubblico debba essere composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Il TAR, come si legge nella sentenza, ha ricordato che il Consiglio di Stato ha più volte precisato che la suddetta norma deve essere interpretata nel senso che “la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso”. Ciò perché “una diversa interpretazione generalizzerebbe in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, seppure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione”.

Tale interpretazione, a parere del TAR, deve essere condivisa in quanto garantisce la necessaria “ponderazione dei due principi dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso” (Cons. Stato sez. VI, sentenza n. 5947/ 2013).

Nella fattispecie, i giudici del TAR hanno ritenuto insussistenti i presupposti di incompatibilità dato che il prof. Ferrara “ricopre una carica politica in un ente (Giunta provinciale di Napoli) diverso da quello che ha indetto la procedura concorsuale”, il CNR, e che dagli atti “non emerge un ambito di significativa interferenza tra la carica ricoperta dal prof. Ferrara […] e l’attività del CNR”.

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 3 dell’11 febbraio 2016.

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