COMUNICATO CREA 17-11-2025 RIUNIONE SINDACALE SU REGOLAMENTO MISSIONI
In data 30 ottobre 2025, alle ore 15:00 si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e la dirigenza amministrativa del CREA. L’ordine del giorno della riunione prevedeva l’informativa sul Regolamento per le missioni in Italia e all’estero e l’informativa sul Regolamento sulla Formazione.
Per quanto riguarda il Regolamento per le missioni, ci è stato comunicato che sarà presto disponibile un’apposita piattaforma telematica, attualmente in fase di sperimentazione presso il Centro di PB, per la gestione procedimentale ed amministrativa delle missioni stesse. Abbiamo inoltre constatato con piacere che finalmente i tecnici avranno lo stesso rimborso dei ricercatori/tecnologi per le spese di vitto, durante le missioni in Italia. Rimangono tuttavia alcuni punti che richiedono una revisione.
Per quanto possa sembrare paradossale, riteniamo che sia necessaria una premessa, quando si discute di missioni con le amministrazioni centrali e periferiche dell’Ente.
Si va in missione per necessità progettuali, lavorando spesso in situazioni disagevoli e con un progressivo peggioramento delle regole relative ai rimborsi e al riconoscimento del lavoro svolto.
Si segnala che a chi va in missione, negli ultimi anni, per un motivo o per un altro, non vengono sempre rimborsati tutti i soldi spesi e non vengono riconosciute tutte le ore impiegate nella missione.
Chi va in missione per uno o più giorni, non ha alcun piacere a ritardare il proprio rientro a casa o a pernottare fuori, perché ogni ora/giorno in più che si passa in missione ha un costo economico per il dipendente (basti pensare semplicemente ai costi di baby-sitter) ed un costo in termini di stanchezza fisica.
Chi va in missione, indipendentemente dalla qualifica, è un collega che per portare avanti l’attività di ricerca dell’ENTE, anticipa di tasca propria le spese ed ha bisogno di un’amministrazione che gli/le stia al fianco e che lo/la aiuti a risolvere i piccoli problemi che incontra.
Sulla base di queste premesse, che confidiamo vengano tenute presenti nella revisione del regolamento, passiamo, di seguito, a segnalare i punti che, secondo noi, sono i più controversi.
Art. 3 – Durata della missione “Si considera orario di lavoro svolto in missione il solo tempo in cui l’incaricato sia impiegato nell’effettivo esercizio dei compiti oggetto dell’incarico…” (non si riporta il testo integrale per semplicità espositiva).
In pratica, le ore di viaggio per raggiungere il luogo, diverso dalla propria sede abituale, dove svolgere la propria attività lavorativa, e quelle per rientrare a casa non sono riconosciute dall’Ente.
Riteniamo ingiusto e incoerente che non venga riconosciuto al dipendente in missione tutto il tempo trascorso fuori sede. La missione è una modalità di lavoro straordinaria, che viene richiesta al dipendente ed autorizzata dal datore di lavoro per svolgere compiti specifici. Pertanto, il tempo di viaggio in missione non può essere considerato alla stregua del tempo di viaggio necessario a raggiungere la sede abituale di lavoro. Per dirimere questa controversia, la Cassazione (sentenze 5701/2004 e 5496/2006) ha introdotto il principio di funzionalità, secondo il quale, qualora il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro sia determinato dalle direttive del datore di lavoro, tale periodo deve essere incluso nell’orario di lavoro, in quanto funzionale al compimento della prestazione lavorativa.
Chiediamo che l’Ente si uniformi a quanto disposto nelle sentenze della Cassazione e riconosca al dipendente in missione le ore di viaggio.
Art. 3 – Durata della missione
“Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce”
Durante la riunione, tutte le sigle sindacali hanno fatto osservare l’irragionevolezza di questo paragrafo dell’Art 3 in quanto ormai in meno di novanta minuti di viaggio si possono raggiungere destinazioni a più di duecento chilometri di distanza e non è accettabile costringere al pendolarismo chi va in missione per più giorni.
Art. 5 – Autorizzazione della missione
Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendente di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell’amministrazione, può essere preventivamente autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.
Durante la riunione questo testo è risultato un refuso, in quanto il regolamento in discussione, finalmente ha recepito la richiesta di rimborsi ed agevolazioni uguali per tutti indipendentemente dalla qualifica. Si riporta qui come promemoria.
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Per le missioni svolte sia sul territorio nazionale che all’estero, in Paesi appartenenti all’Unione Europea e in Paesi terzi, è prevista una copertura sanitaria, nonché per il rientro in Italia del dipendente….
…. Ai fini dell’attivazione della copertura sanitaria all’estero, l’autorizzazione di missione, una volta protocollata, deve essere trasmessa dal soggetto incaricato della missione all’Ufficio Negoziale dell’Amministrazione centrale competente per la gestione delle polizze assicurative.
La questione della copertura sanitaria merita grande attenzione per evitare che in futuro si verifichi di nuovo quanto successo ad un nostro collega che all’estero ha avuto un malore grave ed ha dovuto provvedere a proprie spese per il rientro, senza alcun aiuto da parte dell’amministrazione dell’Ente.
Siamo quindi contenti che sia prevista una copertura sanitaria per le missioni che si svolgono in Italia e all’estero. Riteniamo però un aggravio burocratico, per il soggetto incaricato della missione, la proposta di dover contattare personalmente l’Ufficio Negoziale dell’Amministrazione centrale competente per la gestione delle polizze assicurative.
Si chiede che si istituisca una procedura valida per qualsiasi tipo di missione, gestita dall’amministrazione del Centro di afferenza, che garantisca di default la copertura sanitaria ai dipendenti in missione.
Art. 8 – Tracciabilità delle spese effettuate nel territorio dello Stato italiano
Si è sollevato il problema delle spese per la tassa di soggiorno per le quali la maggior parte degli alberghi richiede il pagamento in contanti e per le quali non emettono ricevuta fiscale in quanto sono semplici intermediari fra cliente e Comune di residenza dell’albergo.
Se non si trova una soluzione, il dipendente in missione è costretto a pagare questa tassa di tasca propria.
A tal proposito, si ricorda quanto scritto nella “premessa” (A chi va in missione negli ultimi anni, per un motivo o per un altro, non vengono sempre rimborsati tutti i soldi spesi).
Art. 11 – Mezzi di trasporto
L’utilizzo del mezzo proprio è soggetto a numerose restrizioni che ne disincentivano il ricorso.
Si fa presente, che mettendo a disposizione il proprio mezzo, il dipendente sopperisce alla mancanza di un’auto di servizio nel Centro di afferenza. Questa è evidentemente una grave mancanza dell’Ente. Si richiede pertanto che l’Ente riconosca, a chi mette a disposizione il mezzo proprio, il rimborso delle spese autostradali ed un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde al chilometro.
La normativa lo prevede per “attività istituzionali di verifica e di campionamento sul territorio”. Per maggiore chiarezza e per evitare spiacevoli fraintendimenti si chiede di modificare il testo come segue: “attività istituzionali e progettuali di verifica e di campionamento sul territorio”.
Art. 12 – Utilizzo del taxi e del car-sharing
In aggiunta all’utilizzo del taxi, si richiede di poter usufruire del rimborso del servizio di parcheggio presso gli aeroporti, quando più economico del taxi.
Art. 14 – Rimborso spese di vitto
…. Nel caso in cui il costo della prima colazione non sia incluso nel pernottamento, è ammesso il rimborso entro il limite giornaliero previsto per il rimborso delle spese di vitto e per massimo due ricevute/fatture/scontrini commerciali a valenza fiscale.
L’Ente, quindi, prevede il rimborso delle spese di prima colazione, ma solo se il dipendente è disponibile a rinunciare o al pranzo oppure alla cena.
Riteniamo che molto semplicemente il problema si possa risolvere superando la limitazione imposta dal numero massimo di due ricevute/fatture/scontrini commerciali a valenza fiscale.
Art. 15 – Rimborso delle spese di pernottamento
ALLOGGIO
Fino a 1a CATEGORIA – 4 STELLE (NON DI LUSSO)
Con un limite di spesa di euro 200 a notte
Durante la riunione ci è stato detto che quello riportato è un valore sotto il quale mediamente si trovano gli alberghi di questa categoria, su territorio nazionale.
Abbiamo osservato che mettere una cifra (200 euro a notte) è sempre problematico perché i prezzi cambiano rapidamente nel tempo e perché introduce un elemento di rigidità che non è previsto dalla normativa. Si chiede di rimuovere questo limite di spesa.
Art. 16 – Trattamento alternativo di missione
Per le missioni superiori ad un giorno, qualora i costi della missione siano imputabili al progetto di ricerca, l’amministrazione, su richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di “quota di rimborso” di una somma, pari a euro 120,00 per ogni 24 ore svolte in missione, in alternativa al trattamento economico con rimborso analitico (Art. 13 comma 1 lett. A) del D.lgs.218/2016).
Abbiamo controllato il riferimento di legge. L’Art. 13 comma 1 lettera A) del D.lgs. 218/2016 recita:
- il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un’indennità giornaliera onnicomprensiva;
Non si fa alcun riferimento alla somma pari a euro 120,00 per ogni 24 ore di missione. Tale cifra è quindi arbitraria ed evidentemente restrittiva rispetto al rimborso analitico. Si chiede di rivedere tale somma tenendo presente il costo medio di una sistemazione alberghiera dignitosa.
FGU (Federazione GILDA UNAMS) Dipartimento Ricerca

