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All’esame delle Commissioni parlamentari le modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego …

Lo Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (v. Atto Camera n.393) è all’esame delle Commissioni parlamentari per il prescritto parere, che dovrà essere formulato entro il prossimo 29 aprile.

Per i contenuti dello schema di decreto, rimandiamo alle Newsletter ANPRI 5/2017 e 6/2017.

Lo scorso 5 aprile, la 11ª Commissione del Senato ha approvato delle osservazioni favorevoli con rilievi. La Commissione riscontra, infatti, diversi aspetti di criticità nel provvedimento. Tra questi:

– l’articolo 1, con il quale si modifica l’articolo 2 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che i contratti collettivi nazionali possano derogare alle disposizioni di leggi, regolamenti o statuti in materia di mobilità, valutazione e progressioni economiche, rischia di determinare “una sorta di regime di cogestione delle amministrazioni per quel che riguarda la materia della mobilità interna o fra amministrazioni” e precludere totalmente la possibilità che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare la inderogabilità, generale o parziale, da parte degli accordi collettivi, di regole da esse dettate.

La Commissione suggerisce quindi “di valutare la congruità di questo articolo con i principi di delega di cui alla legge n. 124 del 2015 [che non prevedono modifiche al sistema della contrattazione collettiva nazionale, NdR], e comunque di prevedere una disposizione che consenta alla legislazione futura l’eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collettiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali in materia di valutazione e di mobilità”.

– Sull’articolo 15, che prevede tra l’altro che si attivi il licenziamento per la “reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nel corso di un biennio”, la Commissione osserva che tale clausola rischia di essere utilizzata “allo scopo diametralmente opposto”, per evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi in cui le violazioni gravi non siano state “reiterate” e non abbiano già in precedenza dato luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio.

– Quanto all’articolo 21, che stabilisce una nuova disciplina delle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi per le amministrazioni, la Commissione fa osservare che la legge 124/2015 non contiene disposizioni specifiche in tema di recesso unilaterale. La 1a Commissione dovrebbe quindi “valutare attentamente la congruità, rispetto al contenuto e ai principi della legge delega, di questo articolo del decreto”.

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