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Comunicato FGU ANPRI 8 giugno ex. art. 15

COMUNICATO SU INCONTRO CON ENEA DEL

               3 GIUGNO SU PROCEDURE EX ART. 15

 

Il giorno 3 giugno si è tenuta via Skype una riunione tecnica tra ENEA e le OO.SS. avente all’ordine del giorno:

Procedure ex artt. 52, 65 e 15 del CCNL degli EPR e art. 22, c. 15 del d.lgs. n. 75/2017.

 

La riunione verteva di fatto solo sulle procedure ex art. 15, essendo stato deciso in precedenti riunioni di affrontare dapprima tali procedure ed a seguire le procedure ex altri artt..

Già in una riunione precedente, FGU – Dipart. Ricerca – Sez. ANPRI aveva fatto pervenire alla Direzione ENEA (ed a tutto il personale R&T) una sua proposta per le procedure ex art. 15.

Tale proposta pur considerando la specifica realtà dell’ENEA, si ispira ai criteri adottati in altri EPR e può costituire riferimento per la definizione del disciplinare per le progressioni di livello di cui ENEA è sprovvisto. FGU – Dipart. Ricerca – Sez. ANPRI chiedeva che sulla sua proposta ci fosse confronto con l’ENEA e con le altre OO.SS., ma la stessa presentazione della proposta è stata valutata come inopportuna sia da parte dell’ENEA sia da parte delle altre OO.SS., e nessun confronto è stato possibile.

Per la riunione del 3 giugno, la Direzione ENEA ha anticipato in sintesi alle OO.SS. una sua proposta per le procedure ex art. 15. La proposta è stata subito valutata da FGU – Dipart. Ricerca – Sez. ANPRI come non conforme a quanto previsto per gli EPR e tale valutazione è stata chiaramente espressa nel corso della riunione. Per contro, la proposta ha trovato sostanziale accettazione da parte delle altre OO.SS. che si dichiaravano disponibili al confronto in dettaglio sui criteri di assegnazione dei punteggi.

Diversi sono i punti della proposta della Direzione ENEA che FGU – Dipart. Ricerca – Sez. ANPRI valuta di grande criticità, ma fra questi risulta assolutamente inaccettabile il criterio che può sintetizzarsi come ‘attribuzione di punteggio aggiuntivo ad un numero di candidati pari al 25% dei posti banditi’. Il punteggio aggiuntivo è pari a 25 punti e consente di raggiungere il punteggio massimo di 100 punti, mentre  senza punteggio aggiuntivo è possibile raggiungere al massimo 75 punti. La assegnazione del punteggio aggiuntivo avviene per “presa d’atto” da parte della Commissione esaminatrice del “contributo significativo” che viene attestato per i candidati individuati. Nell’enunciare il criterio, non viene specificato quale organo sarà preposto alla individuazione di questi candidati (board dei direttori?, organi di vertice? …) né quali criteri saranno adottati dall’organo prescelto.

Il criterio introduce un impianto, a nostro avviso, manifestamente contrario ad ogni procedura concorsuale di progressione di carriera del personale inquadrato con le qualifiche di ricercatore e tecnologo. Conseguentemente, la procedura potrebbe essere invalidata da chiunque. Il criterio, a nostro avviso, crea una seconda commissione che opera parallelamente alla Commissione esaminatrice.

FGU – Dipart. Ricerca – Sez. ANPRI auspica che ENEA non proceda unilateralmente nella definizione dei criteri per la procedura ex art. 15 (sebbene nella sua disponibilità in quanto trattasi di materia non soggetta ad accordo sindacale).

 

La Delegazione FGU – Dipart. Ricerca – Sez. ANPRI

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