Comunicato del 12 novembre 2019. Quali gli obblighi dei R&T in tema di presenza in sede ed assenze
Alcuni giorni fa, la Guardia di Finanza ha fatto una visita ispettiva presso la SZN, eseguendo un controllo a tappeto della presenza in sede e nelle sedi territoriali del personale dell’Ente, controllo comprensivo anche della verifica dei giustificativi degli assenti. A seguito di tali controlli, protrattisi fino a sera, il Direttore Generale ha comunicato via e-mail la sua intenzione di emettere una Circolare che riassuma le “semplici regole basate sul principio che l’amministrazione deve sempre sapere dove sono i propri dipendenti e, se assenti, deve sapere perché lo sono” che il personale strutturato deve rispettare in merito alla presenza in sede ed alle assenze.
La FGU-Dipartimento Ricerca si vede costretta a sottolineare che il “principio che l’amministrazione deve sempre sapere dove sono i propri dipendenti e, se assenti, deve sapere perché lo sono” citato dal Direttore Generale non trova alcun supporto normativo e contrattuale per quanto riguarda, per lo meno, i R&T.
In particolare, così come sentenziato in via definitiva dalla Corte d’Appello di Bologna il 29 luglio 2015, “deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica” prevista a livello di intero comparto Ricerca e non ancora costituitasi. Di conseguenza, sistemi di rilevazione a badge usati per verificare i tempi e la presenza in sede dei R&T sono “palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”. D’altronde, non sussiste alcuna “apposita fonte normativa” relativa ai R&T degli EPR che obblighi l’accertamento del loro orario di lavoro mediante sistemi di controllo e “la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione“, così come sentenziato dalla Cassazione Civile (Sentenza n. 11025/2006).
Parimenti, i R&T non sono tenuti a dare alcuna comunicazione preventiva in merito allo svolgimento dell’attività fuori sede, dato che la normativa contrattuale non prevede alcuna comunicazione preventiva, ma solo una autocertificazione mensile (e pertanto a consuntivo) dello svolgimento dell’attività fuori sede, e che, anche su tale aspetto, non esiste alcuna “apposita fonte normativa” che imponga ai R&T degli EPR di comunicare preventivamente lo svolgimento dell’attività fuori sede.
Analogo discorso va fatto in merito alle assenze per ferie e riposo compensativo, dato che non esiste alcuna norma contrattuale, né “apposita fonte normativa”, che obblighi i R&T degli EPR a dare comunicazione preventiva delle proprie assenze per ferie o riposo compensativo. Per di più, proprio su tale aspetto, è opportuno segnalare che anche l’ARAN (la parte datoriale nella contrattazione collettiva nazionale, ossia la controparte dei lavoratori), nella sua “Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi” su “Ferie e festività nel comparto Ricerca”, afferma che è “opportuno che i ricercatori e i tecnologi provvedano a programmare il proprio periodo di ferie informandone preventivamente l’amministrazione”, escludendo così l’esistenza di alcun obbligo da parte dei R&T di darne comunicazione preventiva.
Vogliamo infine ricordare che, data la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, i contratti collettivi nazionali assumono la valenza di una legge e quanto in essi previsto e normato può essere modificato solo da specifica e successiva norma. E non possono essere generici riferimenti al D.Lgs. 165/2001 a costituire una “apposita fonte normativa”, né tantomeno può esserla una Circolare dell’Ente perché le Circolari, come sentenziato più volte dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione, non possono introdurre limiti non previsti dalla norma primaria (il CCNL).
Concludiamo dicendo che, forse, un’attenta conoscenza della normativa contrattuale e degli effettivi obblighi dei R&T in materia di ferie avrebbe consentito all’Ufficio del Personale di “far tornare tutti i numeri e le giustificazioni” in tempi più ridotti.
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FGU – Dipartimento Ricerca
Stazione Zoologica “Anton Dohrn”