CNR Comunicato 27 dicembre 2024: Disciplinare attività extra-istituzionali: apportate significative semplificazioni
E’ stato recentemente approvato, con deliberazione n. 405/2024 del CdA, il “Disciplinare degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” che di fatto sostituisce precedenti provvedimenti del CNR, in particolare la Circolare n. 8 del 1999.
Già ad una prima lettura registriamo con soddisfazione la semplificazione dell’iter richiesto per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali, in particolare la riduzione dei tempi minimi di preavviso, così come da noi richiesto anche recentemente in occasione dell’emergenza Covid (si veda lettera dell’8 aprile 2020).
In particolare, è stato ridotto a 10 il numero di giorni minimo necessario alla comunicazione o alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, agevolando così l’avvio di attività che, talvolta, si presentano con breve preavviso. Ridotto poi a soli 3 giorni il preavviso minimo per lo svolgimento di alcune attività che richiedono una mera comunicazione (vedere paragrafo 6) quali, ad esempio, la “collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili”, la “partecipazione a convegni e seminari” e la “attività di formazione diretta ai/alle dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.
Sempre in tema di riduzione dei tempi minimi di preavviso, il Disciplinare, al punto 4 del paragrafo 8, consente un preavviso di un solo giorno per gli incarichi relativi alla “valutazione di progetti e alle consulenze tecniche d’ufficio CTU”.
In applicazione dell’art. 3, comma 13 della Legge n. 56 del 2019, il Disciplinare prevede che una serie di incarichi, tra i quali quelli “di presidente, di membri e di segretario/a delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego […] indetti da altre amministrazioni dello Stato”, non incideranno sul monte delle 160 ore annue in quanto considerate attività di servizio svolte durante il normale orario di lavoro.
Si riscontra inoltre una volontà dell’Ente di esercitare un maggiore controllo sullo svolgimento prolungato di incarichi extra-istituzionali. Infatti, mentre finora il superamento delle 160 ore annue era autorizzato sempre e solo dal Direttore/Dirigente, con l’entrata in vigore del Disciplinare il superamento del limite annuo di 160 ore annue sarà ancora oggetto di autorizzazione da parte del Direttore/Dirigente ma fino ad un massimo di 300 ore annue, superato il quale sarà necessaria l’autorizzazione del Direttore Generale.
Ci lascia invece perplessi quanto previsto alla lettera a) del comma 1 del paragrafo 14 “Inadempimenti, responsabilità e sanzioni”, laddove si afferma che “il/la dipendente che ha percepito un compenso indebito perché non autorizzato allo svolgimento dell’incarico correlato, è tenuto […] al versamento della cifra corrisposta nel conto del CNR”. Tale norma può infatti far ritenere che compensi percepiti per lo svolgimento di attività che richiedono una mera comunicazione preventiva siano necessariamente indebiti. A tal riguardo, la FGU-DR-ANPRI invierà quanto prima all’Ente una richiesta di chiarimenti e di eventuale modifica di tale norma, al fine di assicurare che un compenso è indebito solo se non autorizzato o non comunicato preventivamente nei tempi previsti, laddove sia richiesta una mera comunicazione preventiva.
Laura Fantozzi
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

