Comunicato CNR 9/4/2025: Ancora sull’Attività Fuori Sede del personale R&T: STOP a interpretazioni fantasiose!
Nonostante i numerosi comunicati diramati negli ultimi anni, tra cui il Comunicato del 24 giugno 2024, FGU-Ricerca-ANPRI si trova nuovamente nella necessità di esprimersi in merito al diritto contrattualmente previsto per Ricercatori e Tecnologi (R&T) di svolgere attività fuori sede (AFS).
Ancora adesso, infatti, alcuni Direttori e Dirigenti del CNR fanno impropriamente riferimento al comma 2 dell’art. 58 del CCNL 2002 e ai “criteri organizzativi dell’Ente” in esso citati per introdurre restrizioni non previste e illegittime al diritto di svolgere attività lavorativa fuori sede. Tale comma recita:
“2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.”
Il riferimento ai “criteri organizzativi” di cui i R&T devono tener conto riguarda esclusivamente gli aspetti organizzativi relativi alle strutture di lavoro, come gli orari e i giorni di apertura delle sedi o delle mense (laddove presenti), e non può essere utilizzato attraverso interpretazioni fantasiose della frase finale del comma 2 dell’art. 58 per estenderne la portata a istituti disciplinati in altri commi (attività fuori sede in primis) o addirittura in altri articoli contrattuali.
Ad esempio, non è consentito appellarsi ai “criteri organizzativi dell’Ente” per imporre restrizioni illegittime alle comunicazioni delle ferie dei R&T (che non necessitano di autorizzazione preventiva ma rappresentano semplici comunicazioni), o per limitare arbitrariamente l’uso delle assenze compensative quando adiacenti a giorni di ferie o fruite per più giorni consecutivi.
Ci vediamo quindi costretti a ribadire ancora una volta che la normativa vigente sull’attività fuori sede non consente limitazioni da parte dell’Ente sui tempi e sui luoghi di espletamento di tale attività lavorativa, incluso il proprio domicilio. Tali limitazioni non sono previste né dal contratto (art. 58, comma 3 del CCNL 2002), che richiede soltanto che lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio sia autocertificato mensilmente e neppure dalla Circolare 16/2019 del CNR, che stabilisce unilateralmente oneri non previsti dalle norme contrattuali (comunicazione preventiva, anche informale via e-mail, di assenza dalla sede causa lo svolgimento di attività fuori sede; indicazione nelle autocertificazioni mensili del luogo in cui è prestata l’attività; oggetto dell’attività svolta, per es. “attività di ricerca”, “ricerca bibliografica”, “indagine sul campo”; indicazione dell’orario di inizio e di fine dell’attività lavorativa).
FGU-Ricerca-ANPRI continuerà a vigilare affinché non vengano introdotte da parte dell’Ente, dei Direttori e dei Responsabili di sede, restrizioni illegittime ai diritti e all’autonomia professionale garantiti ai R&T dalle norme di legge e contrattuali aggrappandosi a loro fantasiose ed arbitrarie interpretazioni.
Laura Fantozzi
Responsabile Nazionale FGU-Ricerca-ANPRI CNR

