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Comunicato CNR del 8 giugno 2020 Perché l’attività fuori sede può essere svolta anche a casa

In questi giorni si sta accendendo il dibattito sulla possibilità o meno che i R&T svolgano  l’attività fuori sede presso la propria abitazione.

Va innanzitutto ricordato che lo svolgimento dell’attività fuori sede è normato dal comma 3, art. 58, del CCNL del 2002 che, riprendendo integralmente quanto riportato nell’art. 35 del CCNL del 1998 (stipulato nell’Area della Dirigenza), stabilisce che “Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”.

Nessuna limitazione su dove tale attività possa essere svolta, né alcuna comunicazione preventiva sono dunque previste, limitazioni od obblighi che neanche un contratto integrativo di Ente o in sede locale possono introdurre, dato che il CCNL non demanda alla contrattazione integrativa alcuna competenza sull’attività al di fuori della sede di servizio.

Eppure il CNR, con la Circolare 32/2017, ha cercato di introdurre, sulla base di una semplice nota dell’ARAN, illegittimi impedimenti allo svolgimento presso la propria abitazione dell’attività fuori sede. 

Va innanzitutto chiarito che i pareri dell’ARAN non hanno alcun valore di legge, né sono in alcun modo vincolanti, dato che l’ARAN è solo uno dei firmatari del contratto e un suo parere ha lo stesso valore di un parere formulato dalla FGU-DR-ANPRI o da altra O.S. firmataria del contratto.

E della mancanza di valore legale dei pareri dell’ARAN ne è ben consapevole il CNR dato che, nonostante l’ARAN affermasse che i R&T siano soggetti a sistemi automatici di rilevazione dell’orario di lavoro, i giudici di Bologna, con sentenza oramai definitiva, hanno stabilito che “deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica”. 

Entrando, inoltre, nel merito della succitata nota dell’ARAN, va sottolineato che l’ARAN stessa non nega la possibilità che l’attività fuori sede venga svolta presso la propria abitazione, ma si limita ad esprimere “non poche perplessità circa la possibilità di effettuare l’attività scientifica e/o di ricerca presso la propria abitazione”: “perplessità”, dunque, ma nessuna certezza.

Va inoltre segnalato che la suddetta nota dell’ARAN sembra ignorare quanto contenuto nel comma 4, art. 12 del CCNL del 2009, e ribadito tal quale dall’ultimo CCNL (comma 5, art. 80), ossia che “In applicazione del D.Lgs 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche”.

La citata norma contrattuale, infatti, così come non dà ai Direttori/Dirigenti il potere di “validare” o meno i flussi del Monitoraggio SW dei R&T (si veda il recente Verbale di confronto di cui alla nota del DG dello scorso 4 giugno), così ugualmente non dà ai Direttori/Dirigenti il potere di limitare i luoghi ove i R&T possono svolgere la propria attività fuori sede, dato che la scelta del luogo ove lavorare rientra appieno nella gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.

Appare inoltre semplicemente pretestuoso che, al fine di non consentire ai R&T lo svolgimento dell’attività fuori sede presso la propria abitazione, il CNR nella suddetta Circolare 32/2017 faccia riferimento agli “obblighi in capo all’Ente relativamente alle esigenze di sicurezza e alla copertura assicurativa INAIL”, affermando poi che le tutele del personale “possano estendersi allo svolgimento della prestazione lavorativa presso altre sedi lavorative” e non presso la propria abitazione. Di fatti, non solo la norma contrattuale non impone che l’attività fuori sede sia svolta necessariamente “presso altre sedi lavorative”, potendo essere svolta  anche per strada (per somministrare questionari, misurare tempi di ritardo del mezzi di trasporto,…) o in aperta campagna (per studiare in loco fenomeni geologici o meteorologici), ma è la stessa INAIL che, con la Circolare n. 52/2013, in osservanza di una sentenza della Cassazione, ha stabilito che gli infortuni sul lavoro avvenuti nella propria abitazione non sono in linea di massima indennizzabili, dato che “la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa” e “il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato”, sollevando quindi il datore di lavoro dai suddetti obblighi in materia di sicurezza e prevenzione.

La FGU-DR-ANPRI chiede quindi al CNR di rettificare le sue Circolari e Note nel rispetto della normativa contrattuale e delle prerogative dei R&T, al fine di consentire, e promuovere  attraverso i propri Direttori/Dirigenti, lo svolgimento da parte dei R&T dell’attività fuori sede anche presso la propria abitazione, dato che questa costituisce per i R&T la corretta alternativa al lavoro agile sia in fase emergenziale che a regime. D’altronde, la recente decisione dell’Ente di attribuire i buoni pasto anche a chi è in lavoro agile a decorrere dal 1° aprile fa venir meno la ingiusta discriminazione tra personale in lavoro agile e personale in attività fuori sede.

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

https://anpri.fgu-ricerca.it/wp-content/uploads/2020/06/Comunicato-8-giugno-2020-Perché-attività-fuori-sede-a-casa.pdf

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2 Thoughts to “Comunicato CNR del 8 giugno 2020 Perché l’attività fuori sede può essere svolta anche a casa”

  1. […] conseguenza, così come dettagliatamente dimostrato nel nostro Comunicato dello scorso 8 giugno, l’impedimento a svolgere l’attività fuori sede presso la propria abitazione che la Circolare […]

  2. […] Da ciò consegue che le “apposite modalità predisposte dall’Ente” previste nella Circolare 16/2019 del CNR non possono in alcun modo includere sistemi automatici di rilevazione della presenza e che le restrizioni introdotte dal CNR all’attività fuori sede, in particolare con la Circolare n. 32 del 2017, sono palesemente illegittime, come ripetutamente affermato in nostri Comunicati e lettere (si vedano, ad esempio, i Comunicati del 24 marzo 2016 e dell’8 giugno 2020). […]

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